IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante "Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario"; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. Ai redditi intermedi tra quelli indicati nell'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le finanze. I redditi imponibili vengono arrotondati nel seguente modo: lire lire per unita di lire tra 240.000 e 1.000.000 10.000 tra 1.000.000 e 2.000.000 20.000 tra 2.000.000 e 5.000.000 50.000 tra 5.000.000 e 10.000.000 100.000 tra 10.000.000 e 50.000.000 200.000 tra 50.000.000 e 100.000.000 500.000 tra 100.000.000 e 200.000.000 1.000.000 tra 200.000.000 e oltre 2.000.000 Nella tabella allegata al presente decreto sono indicati il reddito arrotondato, l'aliquota, la misura di imposta corrispondente alle varie cifre di reddito imponibile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 130. - CARLOMAGNO